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Contratti locazione: Contratto affitto ad uso abitativo pagina 1

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell'art. 2 - 1° comma L 431/98)


LOCATORE Sig. nato a () il C.F. residente in n°.
CONDUTTORE Sig. nato a () il C.F. residente in () Via n°.
OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Via n° composto da:.
PATTI E CONDIZIONI
1) ASSISTENZA: per la stipula del presente contratto le parti di comune accordo, rinunciano ad avvalersi (ovvero si avvalgono) dell'assistenza delle associazioni di categoria, dichiarando che i patti di cui ai successivi articoli rispondono pienamente allo spirito della legge L. 431/98.
2) DURATA DEL CONTRATTO: la durata della locazione è pattuita in anni 4 (quattro) dal al e si intenderà rinnovata per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il Locatore non comunichi al Conduttore disdetta del contratto motivata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 9 Dicembre 1998 n° 431, da recapitarsi mediante lettera raccomandata, contenente la specificazione del motivo invocato, almeno sei mesi prima della scadenza.
Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da comunicare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata dovrà rispondere entro sessanta giorni dalla data di ricezione mediante lettera raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.
In mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà rinnovato tacitamente per quatto anni alle medesime condizioni, e così per le successive scadenze.
3) RECESSO DEL CONDUTTORE: il Conduttore, qualora ricorrano gravi motivi può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata ai sensi dell'art 3 c. 6 L. 431/98.
4) CANONE: le parti pattuiscono il canone in € () annue oltre alle spese condominiali ed oneri accessori, da corrispondere in rate trimestrali anticipate di € () ciascuna, da versare in contanti presso il domicilio del Locatore entro il 5 di ogni mese.
Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione ISTAT
5) MOROSITA' E INTERESSI MORATORI: le parti ai sensi degli artt. 5 e 55 L. 392/78 pattuiscono che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone o delle spese condominiali, oltre 5 giorni la scadenza stabilita nel precedente articolo costituisce inadempimento contrattuale. Per il ritardato pagamento di ogni somma dovuta in forza del presente contratto, il conduttore corrisponderà interessi moratori pari al Tasso ufficiale di sconto.
6) SPESE: sono interamente a carico del Conduttore le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le spese condominiali, da corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile; il Conduttore si impegna comunque a rimborsare immediatamente al Locatore qualora questi debba per qualsiasi ragione eseguirne il pagamento, a semplice richiesta del Locatore.
Le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di natura straordinaria sull'edificio (ristrutturazione, sostituzione di impianti, ecc.) sono a carico del Locatore.

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Pagina aggiornata 19 Dicembre, 2009 10:39
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